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DICHIARAZIONE di CONFORMITA': ASPETTI GENERALI dal DM 37/2008

La dichiarazione di conformità ai sensi del nuovo decreto 37/2008


Generalità
La NUOVA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' deve seguire le disposizioni che sono riportate nell' Art.7 del DM 37/2008.

La Dichiarazione di Conformità è l'elemento finale che attesta la corretta esecuzione dell'impianto alla "REGOLA dell'ARTE" , cioè alla normativa vigente.

La seconda parte
L'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'


La Dichiarazione di Conformità assume una particolare e indubbia rilevanza in quanto come riporta l'Art.13 i contratti di compravendita degli immobili dovranno riportare la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contenere quindi in allegato la dichiarazione di conformità oppure nel caso in cui essa non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la "dichiarazione di rispondenza" resa da un professionista.

La sua emanazione è una diretta conseguenza della potenziale pericolosità per gli utilizzatori finali e per la pubblica incolumità di alcune tipologie di impianti tra cui gli impianti del gas.

Si può ritenere che abbia due aspetti ugualmente importanti:

In questa parte centrale del Modello Ministeriale viene effettuata con chiarezza l'assunzione di RESPONSABILITA' da parte dell'esecutore dell'impianto in precedenza identificato.

Per completare l'assunzione di responsabilità il modello prevede che vengano esplicitate dall'installatore i principali elementi a cui la sicurezza deve riferirsi:

Anche questa è una parte significativa ed importante in quanto contiene la firma ad attestazione dei contenuti precedenti a la manleva dell'installatore che prevede e avverte il Committente sull'obbligo di corretta manutenzione dell'impianto e della

Lo SCHEMA dell'IMPIANTO così come è stato realizzato consente di identificarne la tipologia in relazione sia alle norme vigenti sia alle caratteristiche peculiari della realizzazione.

Anche in questo caso la definizione dei contenuti minimi che devono essere presenti nello "schema" sono definiti nelle Note al Modello Ministeriale, note che riportiamo integralmente:

"Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto)".

Le note non chiariscono integralmente cosa si intenda per schema, cioè se ci riferisca ad una descrizione letterale o ad una descrizione rappresentata da un disegno.

Il senso comune abbinerebbe la parola "schema" ad un disegno "schematico" dove sono inseriti i componenti principali (rappresentati con dei simboli) che sono collegati in maniera funzionale l'un l'altro con delle linee rappresentative delle tubazioni  o dei fili elettrici.

Non sono considerati schemi validi le fotografie dell'impianto in quanto difficilmente possono rappresentare le parti nascoste (ad esempio le tubazioni sottotraccia) e comunque non sono indicative dei collegamenti funzionali che sono la caratteristica principale della rappresentazione schematica.

Anche lo schema di impianto può essere inserito nella posizione e con le convenzioni che la Guida del CIG prevede, in tal modo l'intero set degli allegati obbligatori è decisamente più organico ed uniforme.
Il CERTIFICATO di RICONOSCIMENTO dei REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI è un documento che viene rilasciato dalla Camera di Commercio presso cui si è iscritti in qualità di imprese esercenti l'attività di installazione e manutenzione di impianti.

Come è ben noto la Legge 46/90 prevede che per la realizzazione di impianti potenzialmente pericolosi per gli utilizzatori e per la pubblica incolumità siano necessari appositi requisiti tecnici che sono identificati con delle lettere per tipologia di impianto:

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