DICHIARAZIONE di CONFORMITA': ASPETTI GENERALI dal DM 37/2008

La dichiarazione di conformità ai sensi del nuovo decreto 37/2008


Generalità
La NUOVA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' deve seguire le disposizioni che sono riportate nell' Art.7 del DM 37/2008.

La Dichiarazione di Conformità è l'elemento finale che attesta la corretta esecuzione dell'impianto alla "REGOLA dell'ARTE" , cioè alla normativa vigente.

La seconda parte
L'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'


La Dichiarazione di Conformità assume una particolare e indubbia rilevanza in quanto come riporta l'Art.13 i contratti di compravendita degli immobili dovranno riportare la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contenere quindi in allegato la dichiarazione di conformità oppure nel caso in cui essa non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la "dichiarazione di rispondenza" resa da un professionista.

La sua emanazione è una diretta conseguenza della potenziale pericolosità per gli utilizzatori finali e per la pubblica incolumità di alcune tipologie di impianti tra cui gli impianti del gas.

Si può ritenere che abbia due aspetti ugualmente importanti:

  • l'attestazione della conformità alla regola d'arte (e cioè alla normativa vigente) dell'impianto con precisa identificazione dell'installatore che lo ha realizzato e la conseguente possibilità di reperirlo nel futuro;
  • la certificazione di dettaglio di come l'impianto è stato effettivamente realizzato e il conseguente monito al Committente della necessità che l'impianto venga mantenuto in condizioni di sicurezza o successivamente modificato solo da impresa qualificata.
  • l'identificazione del TITOLARE o Legale Rappresentante;
  • la RAGIONE SOCIALE dell'impresa e il settore dove opera;
  • l'indirizzo esatto e completo;
  • i NUMERI di ISCRIZIONE alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane.

    E' evidente che il Legislatore ha voluto fissare in maniera chiara l'esecutore per consentirne una futura identificazione nell'eventualità di dover risalire all'esecutore a posteriori.

    la caratterizzazione dell'impianto viene effettuata con:

  • una DESCRIZIONE SCHEMATICA che consente di individuare la tipologia in relazione ai diversi impianti a cui la dichiarazione può riferirsi (imp. elettrici, imp. gas, ecc.)

    una prima CATALOGAZIONE con riferimento alle diverse tipologie di intervento possibili su un impianto (nuovo, manutenzione, sostituzione componente, ecc.)



    L'identificazione del committente viene effettuata con:

  • il NOMINATIVO dello stesso;
  • l'INDIRIZZO esatto del locale dove è avvenuto l'intervento, con l'indicazione del proprietario dello stesso locale (che può essere diverso dal committente);
  • la corretta TIPOLOGIA della porzione di edificio in cui l'impianto è al servizio (civile, industriale, ecc.)

    L'unica sostanziale differenza rispetto al modello precedente è la necessità di indicare la famiglia del gas (per gli impianti a gas) e la potenza massima impegnabile per gli impianti elettrici

    La seconda parte
    L'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'



In questa parte centrale del Modello Ministeriale viene effettuata con chiarezza l'assunzione di RESPONSABILITA' da parte dell'esecutore dell'impianto in precedenza identificato.

Per completare l'assunzione di responsabilità il modello prevede che vengano esplicitate dall'installatore i principali elementi a cui la sicurezza deve riferirsi:

  • il PROGETTO, se questo esiste deve essere dichiarato che è stato rispettato;
  • la NORMA TECNICA di riferimento, che deve essere esplicitata;
  • i COMPONENTI ed i MATERIALI, che devono essere dichiarati a regola d'arte ed idonei ai luoghi di installazione,
  • le PROVE di SICUREZZA e FUNZIONALI, di cui si deve dichiarare la corretta esecuzione con esito positivo.

    E' questa la parte più importante della Dichiarazione in quanto l'installatore conferma tutti gli elementi che devono caratterizzare un impianto potenzialmente pericoloso in quanto utilizza un vettore energetico (sia esso gas o elettricità) o altri elementi che, se non realizzati a regola d'arte, possono nuocere alla salute dei cittadini.

    Questi elementi sono gli stessi che poi dovranno essere riportati in maniera molto più analitica all'interno degli allegati obbligatori.

    La terza parte
    GLI ALLEGATI



    Gli allegati sono elementi importanti in quanto completano il foglio ministeriale e consentono di attestare le dichiarazioni e le assunzioni di responsabilità con elementi concreti che possono essere verificati e controllati dal Committente e dagli accertatori.

    In particolare gli ALLEGATI OBBLIGATORI:
  • il PROGETTO, solo se tale documento è esistente in relazione alla tipologia di impianto ed alle sue caratteristiche peculiari (il progetto è documento che deve essere redatto da professionista iscritto all'Albo, qualora l'impianto non sia sopra la soglia dell'obbligo di progetto la relazione dei materiali è considerata il progetto);
  • la RELAZIONE tipologica dei MATERIALI, che elenca non solo i materiali utilizzati ma anche le caratteristiche, la posizione (se significativa) e le normative applicabili;
  • lo SCHEMA di IMPIANTO, che può essere realizzato con diverse metodologie ma che deve rappresentare l'impianto in maniera non planimetrica ma con i principali componenti ed i legami funzionali tra questi;
  • i riferimenti a PRECEDENTI DICHIARAZIONI, se l'impianto è una porzione di un impianto più complesso realizzato contemporaneamente o si inserisce in un impianto preesistente;
  • il CERTIFICATO di RICONOSCIMENTO dei REQUISITI PROFESSIONALI, come è ben noto la Legge 46/90 prevede che solo chi ha determinati requisiti attestabili con tale certificato può realizzare impianti potenzialmente pericolosi.

    La quarta parte

    La MANLEVA



Anche questa è una parte significativa ed importante in quanto contiene la firma ad attestazione dei contenuti precedenti a la manleva dell'installatore che prevede e avverte il Committente sull'obbligo di corretta manutenzione dell'impianto e della

Lo SCHEMA dell'IMPIANTO così come è stato realizzato consente di identificarne la tipologia in relazione sia alle norme vigenti sia alle caratteristiche peculiari della realizzazione.

Anche in questo caso la definizione dei contenuti minimi che devono essere presenti nello "schema" sono definiti nelle Note al Modello Ministeriale, note che riportiamo integralmente:

"Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto)".

Le note non chiariscono integralmente cosa si intenda per schema, cioè se ci riferisca ad una descrizione letterale o ad una descrizione rappresentata da un disegno.

Il senso comune abbinerebbe la parola "schema" ad un disegno "schematico" dove sono inseriti i componenti principali (rappresentati con dei simboli) che sono collegati in maniera funzionale l'un l'altro con delle linee rappresentative delle tubazioni  o dei fili elettrici.

Non sono considerati schemi validi le fotografie dell'impianto in quanto difficilmente possono rappresentare le parti nascoste (ad esempio le tubazioni sottotraccia) e comunque non sono indicative dei collegamenti funzionali che sono la caratteristica principale della rappresentazione schematica.

Anche lo schema di impianto può essere inserito nella posizione e con le convenzioni che la Guida del CIG prevede, in tal modo l'intero set degli allegati obbligatori è decisamente più organico ed uniforme.
Il CERTIFICATO di RICONOSCIMENTO dei REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI è un documento che viene rilasciato dalla Camera di Commercio presso cui si è iscritti in qualità di imprese esercenti l'attività di installazione e manutenzione di impianti.

Come è ben noto la Legge 46/90 prevede che per la realizzazione di impianti potenzialmente pericolosi per gli utilizzatori e per la pubblica incolumità siano necessari appositi requisiti tecnici che sono identificati con delle lettere per tipologia di impianto:

  • lettera A, per gli impianti elettrici;
  • lettera B, per gli impianti elettronici;
  • lettera C, per gli impianti di riscaldamento;
  • lettera D, per gli impianti idraulici;
  • lettera E, per gli impianti del GAS;

    L'abilitazione e quindi l'attestazione all'esecuzione degli impianti per le diverse tipologie e lettere viene concessa in relazione alla presenza in capo al TITOLARE dell'azienda di opportuna esperienza e/o titolo di studio:

    1.laurea in materia scientifica specifica (es. laurea in ingegneria);
    2.diploma di scuola secondaria superiore nella materia tecnica specifica e periodo alle dipendenze di una impresa del settore di almeno un anno;
    3.periodo di almeno tre anni alle dipendenze di una impresa del settore con la qualifica di operaio specializzato.

    Il Certificato deve quindi attestare il riconoscimenti di tali requisiti in capo al Titolare o ad un suo Responsabile Tecnico che assume la responsabilità per l'esecuzione degli impianti.

    Il Certificato ha validità per sei mesi dal momento del rilascio e non può essere sostituito dalla Visura camerale.

    Gli ALLEGATI
    Il CIG (Comitato Italiano GAS) ha studiato una nuova GUIDA alla redazione degli allegati obbligatori di maggior semplicità per la compilazione manuale, guida che è stata messa a punto già a novembre 2004 e pubblicata definitivamente giugno 2005.

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