Dichiarazione di conformità
DICHIARAZIONE di CONFORMITA': ASPETTI GENERALI dal DM 37/2008
La dichiarazione di conformità ai sensi del nuovo decreto 37/2008
Generalità
La NUOVA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' deve seguire le disposizioni che sono riportate nell' Art.7 del DM 37/2008.
La Dichiarazione di Conformità è l'elemento finale che attesta la corretta esecuzione dell'impianto alla "REGOLA dell'ARTE" , cioè alla normativa vigente.
La seconda parte
L'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'
La Dichiarazione di Conformità assume una particolare e indubbia rilevanza in quanto come riporta l'Art.13 i contratti di compravendita degli immobili dovranno riportare la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contenere quindi in allegato la dichiarazione di conformità oppure nel caso in cui essa non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la "dichiarazione di rispondenza" resa da un professionista.
La sua emanazione è una diretta conseguenza della potenziale pericolosità per gli utilizzatori finali e per la pubblica incolumità di alcune tipologie di impianti tra cui gli impianti del gas.
Si può ritenere che abbia due aspetti ugualmente importanti:
- l'attestazione della conformità alla regola d'arte (e cioè alla normativa vigente) dell'impianto con precisa identificazione dell'installatore che lo ha realizzato e la conseguente possibilità di reperirlo nel futuro;
- la certificazione di dettaglio di come l'impianto è stato effettivamente realizzato e il conseguente monito al Committente della necessità che l'impianto venga mantenuto in condizioni di sicurezza o successivamente modificato solo da impresa qualificata.
- l'identificazione del TITOLARE o Legale Rappresentante;
- la RAGIONE SOCIALE dell'impresa e il settore dove opera;
- l'indirizzo esatto e completo;
- i NUMERI di ISCRIZIONE alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane.
E' evidente che il Legislatore ha voluto fissare in maniera chiara l'esecutore per consentirne una futura identificazione nell'eventualità di dover risalire all'esecutore a posteriori.
la caratterizzazione dell'impianto viene effettuata con: - una DESCRIZIONE SCHEMATICA che consente di individuare la tipologia in relazione ai diversi impianti a cui la dichiarazione può riferirsi (imp. elettrici, imp. gas, ecc.)
una prima CATALOGAZIONE con riferimento alle diverse tipologie di intervento possibili su un impianto (nuovo, manutenzione, sostituzione componente, ecc.)
L'identificazione del committente viene effettuata con: - il NOMINATIVO dello stesso;
- l'INDIRIZZO esatto del locale dove è avvenuto l'intervento, con l'indicazione del proprietario dello stesso locale (che può essere diverso dal committente);
- la corretta TIPOLOGIA della porzione di edificio in cui l'impianto è al servizio (civile, industriale, ecc.)
L'unica sostanziale differenza rispetto al modello precedente è la necessità di indicare la famiglia del gas (per gli impianti a gas) e la potenza massima impegnabile per gli impianti elettrici
La seconda parte
L'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'
In questa parte centrale del Modello Ministeriale viene effettuata con chiarezza l'assunzione di RESPONSABILITA' da parte dell'esecutore dell'impianto in precedenza identificato.
Per completare l'assunzione di responsabilità il modello prevede che vengano esplicitate dall'installatore i principali elementi a cui la sicurezza deve riferirsi:
- il PROGETTO, se questo esiste deve essere dichiarato che è stato rispettato;
- la NORMA TECNICA di riferimento, che deve essere esplicitata;
- i COMPONENTI ed i MATERIALI, che devono essere dichiarati a regola d'arte ed idonei ai luoghi di installazione,
- le PROVE di SICUREZZA e FUNZIONALI, di cui si deve dichiarare la corretta esecuzione con esito positivo.
E' questa la parte più importante della Dichiarazione in quanto l'installatore conferma tutti gli elementi che devono caratterizzare un impianto potenzialmente pericoloso in quanto utilizza un vettore energetico (sia esso gas o elettricità) o altri elementi che, se non realizzati a regola d'arte, possono nuocere alla salute dei cittadini.
Questi elementi sono gli stessi che poi dovranno essere riportati in maniera molto più analitica all'interno degli allegati obbligatori.
La terza parte
GLI ALLEGATI
Gli allegati sono elementi importanti in quanto completano il foglio ministeriale e consentono di attestare le dichiarazioni e le assunzioni di responsabilità con elementi concreti che possono essere verificati e controllati dal Committente e dagli accertatori.
In particolare gli ALLEGATI OBBLIGATORI: - il PROGETTO, solo se tale documento è esistente in relazione alla tipologia di impianto ed alle sue caratteristiche peculiari (il progetto è documento che deve essere redatto da professionista iscritto all'Albo, qualora l'impianto non sia sopra la soglia dell'obbligo di progetto la relazione dei materiali è considerata il progetto);
- la RELAZIONE tipologica dei MATERIALI, che elenca non solo i materiali utilizzati ma anche le caratteristiche, la posizione (se significativa) e le normative applicabili;
- lo SCHEMA di IMPIANTO, che può essere realizzato con diverse metodologie ma che deve rappresentare l'impianto in maniera non planimetrica ma con i principali componenti ed i legami funzionali tra questi;
- i riferimenti a PRECEDENTI DICHIARAZIONI, se l'impianto è una porzione di un impianto più complesso realizzato contemporaneamente o si inserisce in un impianto preesistente;
- il CERTIFICATO di RICONOSCIMENTO dei REQUISITI PROFESSIONALI, come è ben noto la Legge 46/90 prevede che solo chi ha determinati requisiti attestabili con tale certificato può realizzare impianti potenzialmente pericolosi.
La quarta parte
La MANLEVA
Anche questa è una parte significativa ed importante in quanto contiene la firma ad attestazione dei contenuti precedenti a la manleva dell'installatore che prevede e avverte il Committente sull'obbligo di corretta manutenzione dell'impianto e della
Lo SCHEMA dell'IMPIANTO così come è stato realizzato consente di identificarne la tipologia in relazione sia alle norme vigenti sia alle caratteristiche peculiari della realizzazione.
Anche in questo caso la definizione dei contenuti minimi che devono essere presenti nello "schema" sono definiti nelle Note al Modello Ministeriale, note che riportiamo integralmente:
"Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto)".
Le note non chiariscono integralmente cosa si intenda per schema, cioè se ci riferisca ad una descrizione letterale o ad una descrizione rappresentata da un disegno.
Il senso comune abbinerebbe la parola "schema" ad un disegno "schematico" dove sono inseriti i componenti principali (rappresentati con dei simboli) che sono collegati in maniera funzionale l'un l'altro con delle linee rappresentative delle tubazioni o dei fili elettrici.
Non sono considerati schemi validi le fotografie dell'impianto in quanto difficilmente possono rappresentare le parti nascoste (ad esempio le tubazioni sottotraccia) e comunque non sono indicative dei collegamenti funzionali che sono la caratteristica principale della rappresentazione schematica.
Anche lo schema di impianto può essere inserito nella posizione e con le convenzioni che la Guida del CIG prevede, in tal modo l'intero set degli allegati obbligatori è decisamente più organico ed uniforme.
Il CERTIFICATO di RICONOSCIMENTO dei REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI è un documento che viene rilasciato dalla Camera di Commercio presso cui si è iscritti in qualità di imprese esercenti l'attività di installazione e manutenzione di impianti.
Come è ben noto la Legge 46/90 prevede che per la realizzazione di impianti potenzialmente pericolosi per gli utilizzatori e per la pubblica incolumità siano necessari appositi requisiti tecnici che sono identificati con delle lettere per tipologia di impianto:
- lettera A, per gli impianti elettrici;
- lettera B, per gli impianti elettronici;
- lettera C, per gli impianti di riscaldamento;
- lettera D, per gli impianti idraulici;
- lettera E, per gli impianti del GAS;
L'abilitazione e quindi l'attestazione all'esecuzione degli impianti per le diverse tipologie e lettere viene concessa in relazione alla presenza in capo al TITOLARE dell'azienda di opportuna esperienza e/o titolo di studio:
1.laurea in materia scientifica specifica (es. laurea in ingegneria);
2.diploma di scuola secondaria superiore nella materia tecnica specifica e periodo alle dipendenze di una impresa del settore di almeno un anno;
3.periodo di almeno tre anni alle dipendenze di una impresa del settore con la qualifica di operaio specializzato.
Il Certificato deve quindi attestare il riconoscimenti di tali requisiti in capo al Titolare o ad un suo Responsabile Tecnico che assume la responsabilità per l'esecuzione degli impianti.
Il Certificato ha validità per sei mesi dal momento del rilascio e non può essere sostituito dalla Visura camerale.
Gli ALLEGATI
Il CIG (Comitato Italiano GAS) ha studiato una nuova GUIDA alla redazione degli allegati obbligatori di maggior semplicità per la compilazione manuale, guida che è stata messa a punto già a novembre 2004 e pubblicata definitivamente giugno 2005.
Dll AEEG n.40/04
Delibera 40/04 della Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
"ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI D’UTENZA A GAS."
UN NUOVO REGOLAMENTO PENSATO PER LA SICUREZZA.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha emanato il regolamento "Deliberazione n. 40/04 del 18/03/04" che ha la finalità di garantire la sicurezza del servizio di distribuzione del gas, intesa come tutela dell’integrità fisica delle persone e delle cose, diritto costituzionalmente garantito. Il regolamento prevede l’obbligo per i Distributori di effettuare un accertamento, cioè un controllo tecnico-formale della documentazione presentata dal Cliente finale.
ACCERTAMENTO: COSA SIGNIFICA.
L’accertamento è definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas come l’insieme delle attività dirette ad accertare, in via esclusivamente documentale , che l’impianto d’utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità. L’accertamento, nella modalità definitiva, viene effettuato dall’Accertatore esclusivamente su una delle seguenti documentazioni, in alternativa tra di loro e secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 40/04:
ACCERTAMENTO: Definizioni e soggetti coinvolti.
Accertamenti: gli accertamenti sono classificati in base alla tipologia di impianto d’utenza:
- impianti d’utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
- impianti d’utenza con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
- impianti d’utenza con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.
Accertatore: è il personale tecnico incaricato dal Distributore di effettuare l’accertamento. Può essere un dipendente del Distributore o un professionista esterno a cui sono stati affidati i lavori di accertamento.
Cliente finale: è il consumatore che acquista gas per uso proprio.
Distributore: è la società che esercita l’attività di distribuzione del gas, di seguito indicata VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A..
Impianto d’utenza: è il complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall’installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione.
Impianto di utenza in servizio: è l’impianto di utenza con fornitura gas attiva
Impianto di utenza modificato: è l’impianto di utenza sul quale sono state eseguite operazioni ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 6/12/1991, n.447.
Impianto di utenza nuovo: è l’impianto di nuova installazione
Impianto di utenza riattivato: è l’impianto di utenza non di nuova installazione per il quale viene attivata la fornitura di gas dopo una precedente sospensione.
Installatore: è l’impresa che ha eseguito l’installazione, l’ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell’impianto d’utenza.
Società di vendita: è la società che esercita l’attività di vendita del gas.
PASSO DOPO PASSO, COME FUNZIONA L’ACCERTAMENTO.
L’accertamento deve garantire, attraverso la lettura della documentazione presentata, che l’impianto d’utenza sia conforme alla legislazione vigente.
Per richiedere l’attivazione di un nuovo impianto o di un impianto modificato o riattivato, è necessario che il Cliente finale, dopo aver stipulato il contratto con la Società di vendita, consegni a Valle Umbra Servizi S.p.a. la documentazione prescritta dalla Dl. n.40/04.La documentazione da presentare si differenzia in ragione del tipo di impianto (nuovo, modificato, riattivato, in servizio).
1 - IMPIANTI NUOVI attivati entro il 31 Marzo 2007(tali disposizioni non si applicano alle attivazioni di fornitura degli impianti di utenza precedentemente alimentati con un altro tipo di gas (art.15.2 lett.a) agli impianti di utenza modificati o riattivati (lett.b), agli impianti di utenza in servizio (lett.c)
Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione di fornitura di gas pervenute a VUS COM Srl a partire dal 1° Luglio 2005 e fino al 31 Marzo 2007
In particolare:
-i documenti Allegato A e B (unitamente agli "Allegati Obbligatori", indicati all'interno dell'all.B) sono necessari per le richieste di nuovo allacciamento ad "USI CIVILI" (ovvero le unità immobiliari o la parte di loro destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi o simili);
-i documenti Allegato C e D (unitamente agli "Allegati Obbligatori", indicati all'interno dell'all.D) sono invece necessari per le richieste di nuovo allacciamento ad "ALTRI USI" (ovvero negozi, ristoranti, bar, attività artigianali, industrie, esposizioni, edifici militari, discoteche, ecc.). L'Allegato A o C devono essere compilati e firmati a cura del Cliente finale, mentre l'Allegato B o D devono essere compilati, timbrati e firmati a cura dell'installatore, che deve presentare i requisiti secondo la legge 46/90 (ad esempio: l'iscrizione alla camera di commercio).
2 - IMPIANTI NUOVI attivati dal 1 aprile 2007
Per tutte le nuove attivazioni di fornitura di gas richieste a VUS COM Srl a partire dal 1 Aprile 2007 devono essere utilizzati i documenti previsti dalla delibera A.E.E.G. n. 40/04:
- Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute a VUS COM Srl a partire dal 01/04/2007 (Allegato F).
- Allegati da utilizzarsi SOLO per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dal 01/04/2007: Allegato H e Allegato I
In particolare occorre presentare i seguenti documenti:
-Allegato H - "Richiesta di attivazione della fornitura gas"e
-Allegato I - "Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto"
-unitamente agli "Allegati Obbligatori":
- Progetto (solo per impianti con obbligo di progetto)
- Relazione sulle tipologie dei materiali utilizzati
- Schema impianto realizzato
- Riferimento a dichiarazioni precedenti o parziali già esistenti
- Altre documentazioni ritenute necessarie
- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore SOLO SE SOGGETTO 46/90 (cert. CCIAA di età massima di sei mesi o riconfermato nella validità dal titolare che attesta nessuna modifica alla data di riconferma con timbro e firma).
L'Allegato H deve essere compilato e firmato a cura del Cliente finale nella sezione a sua cura, mentre l'Allegato I deve essere compilato, timbrato e firmato a cura dell'installatore che deve presentare i requisiti secondo la legge 46/90 (ad esempio: l'iscrizione alla camera di commercio).
ACCERTAMENTI
Tutti gli allegati obbligatori che devono essere consegnati insieme ai modelli H e I e devono essere firmati in originale su ogni pagina da parte del responsabile tecnico abilitato dell'impresa.
- In caso di documentazione COMPLETA l’Azienda potrà effettuare l'attività di accertamento che potrà avere esito positivo o negativo.
Per ogni accertamento effettuato verranno addebitati al cliente i seguenti importi unitari, al netto delle imposte, previsti dalla normativa vigente:
euro 40,00 (quaranta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
euro 50,00 (cinquanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.
- Nel caso che la documentazione presentata NON SIA COMPLETA O CHIARA, al fine di permettere l'attività di accertamento da parte degli accertatori, si procederà a comunicare le incompletezze e ad indicare la necessità di ri-presentazione completa della documentazione o di sola integrazione. Tale documentazione deve pervenire presso il distributore entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma di richiesta di attivazione: oltre questo termine la fornitura sarà comunque aperta e l’accertamento dichiarato "impedito" con relativo addebito di €. 15,00 al cliente.
Per ogni accertamento che risulti impedito a causa della mancata ricezione da parte del distributore della documentazione completa nei tempi previsti dalla normativa vigente, verrà comunque addebitato l'importo previsto in caso di accertamento effettuato (40, 50 o 60 euro al netto delle imposte) e verrà informato il Comune di residenza che potrà effettuare una verifica diretta sull'impianto con un ulteriore addebito di euro 60,00 (sessanta) oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione e ad imporre all’Azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas in caso di esito negativo della verifica.
Per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione delle normative vigenti verrà addebitato l'importo di euro 30,00 (trenta) al netto delle imposte.
ESITI DEGLI ACCERTAMENTI
In caso di esito positivo l’impianto sarà messo in servizio.
L’esito negativo invece sarà comunicato al cliente ed all’autorità competente con le motivazione dell’accertamento negativo.
3 - IMPIANTI MODIFICATI O RIATTIVATI
L'accertamento degli impianti modificati o riattivati inizierà a decorrere dal 1 Aprile 2008 (art.33.3). Le procedure per tale attività saranno comunicate almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore.
4 - IMPIANTI IN ESERCIZIO
La data di inizio dell'attività di accertamento per gli impianti in esercizio e le relative modalità devono ancora essere definita dall'A.E.E.G. (art.33.4).
INFORMAZIONI UTILI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
La Dichiarazione di Conformità deve essere sempre redatta secondo quanto previsto dalla Legge n. 46/90 e dal DPR n. 447/91.
DICHIARAZIONE DELL’INSTALLATORE.
Per gli impianti d’utenza non ricadenti nell’ambito dell’applicazione della Legge 46/90, l’Installatore deve presentare copia di una dichiarazione in cui attesta, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto d’utenza e delle apparecchiature da esso alimentate, richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti e nel rispetto delle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi collegati all’impianto.DOVE E COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE.
La documentazione può essere spedita per:
• posta elettronica all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
• posta ordinaria all’indirizzo: Valle Umbra Servizi S.p.a. - Via dei Filosofi, 87 - 06049 Spoleto (PG) - Ufficio Controlli delibera 40/04
• Fax: Dipartimento di Foligno: 0742/346244 Dipartimento di Spoleto: 0743/223665
Per ulteriori informazioni Valle Umbra Servizi S.p.a. è sempre a vostra disposizione al Numero verde 800 90 42 77
Delibera n.40/04 - Procedura per l’Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi
(Art.16.7). Per le richieste di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo pervenute al venditore a partire dall’1 aprile 2007 si applica la seguente procedura:
a) il cliente finale richiede l’attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo esclusivamente al venditore con il quale intende stipulare il contratto di fornitura di gas per tale impianto;
b) il venditore invia al distributore per via informatica la richiesta di attivazione della fornitura con la quale, specificando la propria ragione sociale e il proprio indirizzo e-mail, richiede:
i)il codice del punto di riconsegna o, in alternativa, il codice identificativo attribuito dal distributore alla richiesta;
ii) il recapito indicato dal distributore al quale il cliente finale deve inviare o consegnare la documentazione;
c) il distributore fornisce tempestivamente per via informatica al venditore i dati richiesti;
d) il venditore compila la sezione dell’Allegato H di propria pertinenza e lo fa pervenire al cliente finale, unitamente all’Allegato G e ad una copia dell’Allegato I;
e) il cliente finale compila e firma l’Allegato H ricevuto dal venditore nella sezione di propria pertinenza e provvede ad ottenere l’Allegato I, unitamente ai documenti richiesti dallo stesso Allegato I, compilato e firmato dall’installatore che ha realizzato il suo impianto di utenza;
f) il cliente finale invia o consegna al recapito indicato dal distributore la documentazione di cui al comma precedente;
g) il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla lettera e) non completa, invia al cliente finale, e in copia al venditore, comunicazione scritta nella quale indica la parte di documentazione mancante.
(Art.16.8). Il distributore sottopone ad accertamento la documentazione solo nel caso in cui essa sia completa, ossia costituita dagli allegati H ed I e da tutti i documenti richiesti dall’Allegato I. Nel caso di esito positivo dell’accertamento su tale documentazione, il distributore attiva la fornitura di gas.
(Art.16.9). Nel caso in cui l’accertamento abbia esito negativo, il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della eventuale data fissata o concordata con il venditore per l’attivazione della fornitura di gas:
a) invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell’appuntamento, una comunicazione anche per via informatica in cui notifica l’esito negativo dell’accertamento;
b) invia al cliente finale interessato una comunicazione con la quale notifica l’esito negativo dell’accertamento, evidenzia le motivazioni dell’esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate, gli segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.7, lettera e), del presente regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all’eliminazione delle non conformità riscontrate.
(Art.16.10). Il distributore computa il tempo di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo a partire dalla data di ricevimento di tutta la seguente documentazione:
a) allegati H ed I, compilati e firmati rispettivamente dal cliente finale e dall’installatore;
b) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge n.46/90 o, in alternativa, copia della visura camerale riportante gli stessi requisiti, ove previsto, tenuto conto di quanto indicato dal comma 2.4.
(Art.16.11). Il distributore, qualora abbia ricevuto la documentazione di cui al precedente comma ed entro e non oltre i 30 giorni lavorativi successivi non abbia ricevuto la documentazione completa di cui al precedente comma 16.8:
a) classifica l’accertamento come impedito;
b) attiva la fornitura di gas;
c) non effettua l’accertamento sulla documentazione completa di cui al precedente comma 16.8 qualora essa gli pervenga oltre i 30 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 16.10.
(Art.16.12). Il distributore, qualora non abbia ricevuto la documentazione di cui al comma 16.10 entro e non oltre i 90 giorni solari successivi alla data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della fornitura di cui al comma 16.7, lettera b), annulla tale richiesta di attivazione della fornitura di gas dandone comunicazione per via informatica al venditore interessato.
(Art.16.13). Il distributore, qualora gli pervenga segnalazione scritta da parte dell’installatore dell’esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità eseguite a seguito dell’attivazione della fornitura, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale, e per conoscenza al relativo venditore, una comunicazione scritta in cui:
a) notifica la segnalazione dell’installatore;
b) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura solo dopo aver provveduto all’eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.
Assicurazione clienti finali
Assicurazione clienti finali civili del gas
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale, da essa sono esclusi:
- i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
- i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
- i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente il Cig al numero verde 800 92 92 86 o con le modalità indicate nel suo sito internet www.cig.it, alla pagina "Assicurazione utenti finali".
Contratto d'Assicurazione: Contratto di assicurazione.pdf (705219 bytes)
Modulo Denuncia di Sinistro: Denuncia Sinistro.pdf (9182 bytes)